• Via Napoli, 5/a - 95021 Aci Castello
  • Lunedì-Venerdì
    8:30 am - 19:00 pm
Telefono

095 552370

close

Risposte degli esperti!

Domande frequenti

Queste sono le domande più frequenti. Non esitare a contattarci se non trovi la risposta alla tua domanda di seguito.

  • Domande Generali
  • Domande Tecniche

COS'È L'INVERTER: COME FUNZIONA E A COSA SERVE

Climatizzatori più efficienti grazie a questa tecnologia. L’inverter è una tecnologia che consente di regolare la velocità dei motori elettrici, ed è applicabile in molti campi, tra cui i climatizzatori. In un normale climatizzatore la potenza erogata è costante e la temperatura degli ambienti è regolata attraverso l’accensione e lo spegnimento del motore. In un climatizzatore con inverter, invece, la potenza erogata è variabile in funzione della temperatura dell’ambiente. Variando e regolando il funzionamento del motore è possibile raggiungere velocemente la temperatura desiderata ottimizzando i consumi di energia elettrica. Tramite un climatizzatore a inverter si può ottenere un risparmio energetico del 30-40% rispetto agli apparecchi che mantengono la temperatura desiderata attraverso un meccanismo di ripetuti on/off. I principali vantaggi dei climatizzatori a inverter sono: Prestazioni ottimali in qualsiasi condizione (rispetto a un climatizzatore senza inverter); Maggiore comfort, la temperatura degli ambienti è infatti mantenuta costante con uno scostamento massimo di 0, 5°C; Maggiore risparmio di energia elettrica; Meno usura e vita più lunga dell’apparecchio, che si ottiene evitando continue ripartenze e disattivazioni del motore.

NORMATIVA RAEE E SMALTIMENTO DEL VECCHIO CLIMATIZZATORE

Ho intenzione di acquistare un nuovo climatizzatore, cosa devo fare con il vecchio apparecchio? Chi provvede a smaltirlo? Gli installatori, che provvedono a installare il nuovo climatizzatore dopo aver rimosso l’apparecchio già esistente, sono organizzati per dismettere il prodotto, metterlo in sicurezza e portarlo nei Centri di Raccolta. Questi possono essere collocati all'interno di piazzole di conferimento comunali oppure in strutture organizzate e autorizzate per tale servizio. Il vecchio climatizzatore diventa un rifiuto RAEE (acronimo di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ovvero rifiuti che provengono da apparecchiature che dipendono per il loro funzionamento dall’energia elettrica) e deve essere trattato, una volta confluito in un Centro di Raccolta, nel rispetto di rigidi criteri di sicurezza. Nel caso in cui si compri autonomamente un apparecchio per la climatizzazione, fermo restante la necessità che venga installato da un operatore professionista (e abilitato secondo le disposizioni vigenti in materia di gas refrigeranti), si può anche decidere di portare autonomamente e gratuitamente quello vecchio a smaltire presso i Centri di Raccolta comunali, ma bisogna considerare i problemi logistici e il fatto che prima è necessario confinare il refrigerante. Sono pochi i privati cittadini che si occupano di questa operazione da soli. La cosa migliore è affidarsi all’installatore: non ci sono costi per lo smaltimento in quanto per prodotti come i climatizzatori split (fino a 12 kW) è già previsto un contributo dell’utilizzatore sul prezzo di acquisto (chiamato ECR, Ecocontributo RAEE o Visibile fee), che va a finanziare il tutto il processo attraverso i Sistemi collettivi RAEE (Consorzi di produttori). I Sistemi collettivi RAEE, dei quali fanno parte le aziende produttrici e distributrici, gestiscono il trasporto e il conferimento ai centri di trattamento. Questi ultimi processano le operazioni di riciclo dei materiali derivanti da rifiuti elettrici ed elettronici domestici. Il sistema si basa sul principio della responsabilità collettiva del produttore (inteso come chi immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche sul territorio italiano) e sul sistema degli ECR. In caso di mancato o scorretto smaltimento dei RAEE non sono previste sanzioni per gli utenti finali, ma solo per i produttori (per inadempienze nel finanziamento del sistema) o per gli operatori del settore, come i riciclatori. IL RAEE in breve: Con RAEE si intendono tutti i rifiuti che provengono da apparecchiature che dipendono per il loro corretto funzionamento dall’energia elettrica. Si tratta di rottami tecnologici, ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, ecc. La maggior parte di questi rifiuti tecnologici è altamente inquinante, a causa della presenza di sostanze tossiche per l’ambiente e della non biodegradabilità. Per questi motivi sono molto difficili da gestire adeguatamente all'interno del tradizionale ciclo di raccolta e smistamento dei rifiuti semplici. Questi prodotti vanno pertanto trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti. La materia dei RAEE è regolata da direttive europee che sono state recepite in Italia con il Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005. Per garantire la protezione dell'ambiente e inviare i RAEE a Centri di Raccolta adeguati è prevista la raccolta differenziata di tali apparecchiature.

IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI

Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili? Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto edifici prevede esplicitamente detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici".

SOSTITUZIONE DI UN'UNITA DI CONDIZIONAMENTO

Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria? Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del "decreto edifici" definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine "sostituzione parziale" dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, si ritiene che per usufruire di questi incentivi, al di là dei diversi requisiti specifici, a seconda del tipo di impianto, che esso deve assicurare, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto. Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi "parziali" che consistono nella sua sola sostituzione.

CONDIZIONATORE E POMPA DI CALORE

Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007? L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non si ritengono agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione? L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato pubblicato sul sito dell'Enea alla sezione "Per i tecnici", e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore). Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.

Il Livello di Comfort
e Servizio che Meriti!

Il livello di comfort
e servizio che meriti!

Sai già di cosa hai bisogno? Chiama subito il tuo tecnico e assicurati di controllare le nostre offerte speciali.

Already know what you need? Bring out your
technician right now, and be sure to check out
our special offers.

Richiedi UN APPUNTAMENTO

Hai altre domande?

Se hai una domanda su questioni di riscaldamento, raffreddamento o qualità dell'aria, chiedi ai nostri esperti. Siamo qui per aiutarti! Compila il modulo per inviarci la tua domanda.

    Assistenza AirSystem
    Invia via WhatsApp